Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
I paletti normativi che prevedono rispettivamente la decadenza del concessionario e la risoluzione dell’atto di cessione non possono produrre effetti nella sfera giuridica di terzi acquirenti
Necessaria però la dimostrazione che la divisione dei compiti familiari abbia comunque comportato una riduzione dell’impegno lavorativo