Decadenza dalla responsabilità genitoriale: solo se vi è un grave pregiudizio per il minore
Impossibile fare riferimento esclusivamente all’atteggiamento di avversione mostrato dal figlio verso il genitore
La decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce extrema ratio, adottabile solo quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il figlio minorenne e gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano idonei a tutelare l’interesse prevalente del minorenne a crescere nel contesto familiare d’origine.
Questa la prospettiva adottata dai giudici (ordinanza numero 32328 dell’11 dicembre 2025 della Cassazione) per respingere, a chiusura dell’esame della vicenda loro sottoposta, l’istanza con cui un uomo ha chiesto fosse dichiarata la decadenza della ex compagna dalla responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlioletto.
Al contrario, si è appurata l’adeguata capacità genitoriale in capo ad entrambi i soggetti, con riconosciuta idoneità ad assolvere alle loro funzioni di cura ed educazione del figlio minorenne.
Per quanto concerne, più nello specifico, la figura materna, l’atteggiamento di ostinata avversione del ragazzino nei confronti della madre può essere stato (anche implicitamente) influenzato dalla necessità di compiacere il padre. Senza dimenticare, poi, la relazione di una psicologa, la quale, dopo l’ascolto del minore, ha evidenziato che il bambino soffre per la separazione dei genitori – avvenuta in maniera decisamente conflittuale – e soprattutto per il fatto che sua madre ora abbia una relazione con un nuovo compagno, e quindi la sua rabbia nei confronti della madre pare proprio conseguente alla paura di non essere per lei più così importante come prima e, di conseguenza, di non ricevere più le stesse attenzioni. Probabile, poi, che il padre strumentalizzi la situazione e la rabbia che il figlio prova nei confronti della madre al fine di conquistarsi l’amore del figlio e di poterlo avere con sé. E tale ipotesi è dovuta anche al fatto che per descrivere sua madre il bambino abbia usato dei termini poco fruibili alla sua età, come “le ho fatto un favore ad andarmene da casa” e “per lei provo delusione”.
In questo quadro, quindi, le paure ed il senso d’ansia manifestato dal minore nei confronti della madre possono trovare una spiegazione nelle considerazioni espresse dalla consulente e possono valere ad ipotizzare una più che probabile attività di condizionamento psicologico esercitata dal padre, anche alla luce dell’archiviazione di tutte le accuse di maltrattamento mosse alla madre, accuse attentamente vagliate in sede penale e definite con un’archiviazione.
Impossibile, quindi, sostenere l’esistenza di condotte genitoriali, da parte della donna, capaci di arrecare un grave pregiudizio al minore, così da dar luogo ad un provvedimento di ablazione della responsabilità genitoriale.
E questo passaggio è fondamentale, poiché l’adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come emerge dal Codice Civile, costituisce l’extrema ratio, cioè una misura adottabile solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore.
Difatti, se non vi è un concreto pregiudizio per il minore, l’autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli. E il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.