Genitore disprezza la figlia: legittima la sua condanna

Impossibile, secondo i magistrati, non parlare di maltrattamenti in famiglia a fronte di condotte di reiterata denigrazione messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente e tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante

Colpevole di maltrattamenti il genitore che esprime disprezzo verso la figlia. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 30780 del 15 settembre 2025 della Cassazione), i quali hanno condannato in via definitiva un uomo, colpevole di avere offeso, chiamandola “cicciona”, la figlia in sovrappeso. A rendere lampante la gravità della incresciosa condotta è anche l’età della giovane, appena entrata nella complicata fase della pubertà.
Scenario della triste vicenda è la provincia veneta. A finire sotto processo è un uomo, Enzo – nome di fantasia –, accusato di avere offeso a più riprese, lungo un arco temporale di sei mesi – tra gennaio e luglio del 2020 –, la figlia, di appena 11 anni.
Il quadro probatorio, poggiato sulle dichiarazioni della ragazzina e sulle conferme fornite da sua madre, è inequivocabile, secondo i giudici di merito. Così, sia in primo che in secondo grado, l’uomo sotto processo viene ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia.
Secondo la difesa, però, è erronea la valutazione compiuta in Appello. Ciò perché, viene sostenuto col ricorso in Cassazione, è mancata, innanzitutto, l’indicazione di puntuali situazioni in fatto destinate a confermare l’intensità e la reiterata esecuzione delle azioni vessatorie contestate all’uomo nel breve lasso di tempo indicato dall’accusa e a fronte dei modesti momenti di contatto con la figlia in quel contesto temporale, poiché l’uomo si trovava all’estero per lavoro mentre imperversava il Covid, sì che aveva convissuto con la minore solo il tempo di tre diversi fine settimana.
A fronte della linea proposta dalla difesa, però, i magistrati di Cassazione replicano in modo secco, ritenendo palese la responsabilità penale dell’uomo.
In sostanza, come appurato, l’uomo ha manifestato, in termini di reiterata frequenza nell’arco temporale di sei mesi, ii proprio disprezzo per le condizioni fisiche e le capacita relazionali della figlia, alla quale rivolgeva, con continuità, frasi denigratorie (“cicciona, fai schifo, susciti repulsione in me e in chi ti guarda”), ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche in considerazione della particolare vulnerabilità della ragazzina, all’epoca undicenne. Per completare il quadro, poi, la constatazione che le condotte tenute dall’uomo si sono ripetute per sei mesi, fino a quando ha aggredito la figlia anche fisicamente, sempre per causali essenzialmente legate alla igiene alimentare cui la ragazza non si atteneva.
Impossibile, secondo i magistrati, non parlare di maltrattamenti in famiglia a fronte di condotte di reiterata denigrazione messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente e tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante perché riguardanti un tema, l’aspetto esteriore di un soggetto in piena pubertà, rispetto al quale la fragile sensibilità funge da chiave di lettura inequivoca dell’intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa allorquando, come in questo caso, le frasi offensive, oltre che gratuite, hanno contenuti di estrema gravita rispetto al fisiologico percorso di crescita del soggetto minorenne, perché manifestazione di un evidente disprezzo, ancor più sentito in ragione della provenienza paterna. E su questo fronte va rimarcata anche l’indifferenza dell’uomo rispetto ad argomenti certamente in grado di ferire la sensibilità della figlia.
Privi di fondamento, poi, sanciscono i magistrati, i rilievi difensivi diretti a mettere in evidenza la modestia dell’arco temporale preso in esame e l’assenza di una continuativa situazione di materiale convivenza del padre con la figlia. Questi aspetti sono ritenuti recessivi rispetto alla valenza del vincolo familiare e agli incontroversi e continuativi momenti di contatto telefonico tra l’uomo e la figlia nell’arco temporale preso in esame. Sacrosanto e chiarificatore il richiamo, a fronte della intensità e della incidenza delle condotte vessatorie patite dalla persona offesa, al legame familiare che unisce i due soggetti nonché alla delicatezza del tema messo in gioco dagli atteggiamenti denigratori dell’uomo e all’ontologico rilievo che assumono i giudizi paterni, se rivolti, come in questo caso, a una figlia che si trovava, all’epoca, al centro della propria evoluzione formativa.
A inchiodare l’uomo, soprattutto, il riferimento alle dichiarazioni della ragazzina, corroborate dalle parole della madre, la quale ha descritto le visite del padre come una occasione per perpetuare comportamenti svilenti e maltrattanti ai danni della figlia, da quelle della sorella dell’uomo (utili a descrivere la personalità dell’uomo come caratterizzata dall’assenza di freni inibitori quanto alla abitudine nell’insultare le persone), dalla relazione dei ‘Servizi sociali’, valorizzata a conferma del disprezzo nutrito dal padre per le caratteristiche fisiche della figlia.
Inequivocabile, secondo i magistrati, il racconto fatto dalla ragazza, la quale ha spiegato che, proprio nel periodo preso in considerazione in questo processo, le umiliazioni arrecatele dal padre (tramite offese e insulti che riguardavano la sua situazione fisica) si fecero ripetute e frequenti.

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