Il legame forte coi nipoti non basta per legittimare la collocazione a casa dei nonni
Respinta l’istanza avanzata da una nonna e da un nonno. Decisiva la constatazione della loro difficoltà a comprendere le esigenze della nipote

Niente collocazione a casa dei nonni se non in grado, in concreto, di comprendere e soddisfare le esigenze psico-fisiche e terapeutiche della nipote, nonostante con quest’ultima vi sia un legame forte. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 22861 del 14 agosto 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la delicata vicenda relativa al destino di una minorenne, affidata ai ‘Servizi sociali’ e poi inserita, in una prospettiva di lunga durata, presso una famiglia affidataria. A fronte della richiesta dei nonni ad accogliere a casa la nipote, i giudici rispondono negativamente, chiarendo che, nell'ambito dei procedimenti di adottabilità e affidamento dei minori, la valutazione dell'idoneità dei parenti (come, ad esempio, i nonni) a svolgere una funzione vicariante deve basarsi non solo sulla loro disponibilità o sul legame affettivo preesistente coi minori, ma soprattutto sulla loro effettiva capacità di comprendere e soddisfare le specifiche esigenze psico-fisiche e terapeutiche dei minori. In questa ottica, l'accertamento di tale idoneità richiede un'analisi approfondita e attuale, che può includere una valutazione peritale, e deve considerare la complessità della situazione familiare e clinica dei minori coinvolti. Confermata, quindi, la collocazione extrafamiliare della minore nonostante la disponibilità non solo dei nonni paterni, che avevano, peraltro, con lei una relazione significativa. Decisivo il riferimento alla valutazione, all’attualità, della complessiva adeguatezza dei nonni paterni a svolgere la funzione vicariante. Nello specifico, è emersa, all’esito di accertamento peritale finalizzato alla verifica delle capacità dei nonni, una inidoneità non in relazione al modello familiare adottato o alla loro indisponibilità ad accogliere la minore, ma alla effettiva comprensione della gravità della condizione psico-fisica della minore e degli interventi terapeutici ed accuditivi per lei necessari.