Insegnante tradita dall’algoritmo: dovrà essere risarcita dal Ministero
Evidente l’errore compiuto dal sistema che ha illegittimamente considerato l’insegnante rinunciataria, nell’ottica delle graduatorie provinciali per le supplenze, rispetto alle sedi non indicate
Il buonsenso batte la asettica logicità dell’algoritmo e consente ad una insegnante di essere risarcita dal Ministero dell’Istruzione, poiché illegittimamente considerata rinunciataria, nell’ottica delle graduatorie provinciali per le supplenze, rispetto alle sedi non indicate. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 3 dicembre 2024 del Tribunale di Roma), chiamati a prendere in esame le lamentele di una docente che, inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze nella provincia di Roma, valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, aveva presentato, in fase di domanda, l’elenco delle scuole cui preferiva essere assegnata e che, invece, si è ritrovata non selezionata, mentre docenti con punteggio inferiore sono risultati destinatari di incarichi. A tradire la docente è stata, paradossalmente, l’indicazione delle preferenze a livello di sede, indicazione interpretata – erroneamente, precisano i giudici – dall’algoritmo come rinuncia rispetto alle sedi non indicate. Per i giudici, quindi, è palese la penalizzazione subita dalla docente nella assegnazione degli incarichi di docenza. Soprattutto perché occorre tenere distinte la rinuncia all’incarico dalla rinuncia alla sede. In sostanza, la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi determina esclusivamente l’impossibilità per l’insegnante di concorrere per le sedi non espresse, impossibilità che però non può riflettersi sulla posizione in graduatoria per le sedi che invece sono state indicate. Alla docente viene perciò riconosciuto il diritto ad essere risarcita con una somma pari alla retribuzione non percepita per gli incarichi a cui ella avrebbe avuto diritto ad accedere.