Negazionismo: sufficiente un riferimento allusivo alla presunta mancanza di prove in merito alla ‘Shoah’

Condanna definitiva per due uomini, finiti nei guai per alcuni ‘post’ antisemiti e mirati all’esaltazione propagandistica di ideologie fondate sul predominio della razza bianca

Negazionismo: sufficiente un riferimento allusivo alla presunta mancanza di prove in merito alla ‘Shoah’

Basta un riferimento allusivo alla – presunta – mancanza di prove in merito alla ‘Shoah’ subita dal

popolo ebraico per parlare di vero e proprio negazionismo.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 33176 del 7 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno condannato in via definitiva due uomini, finiti nei guai per alcuni ‘post’ antisemiti e mirati all’esaltazione propagandistica di ideologie fondate sul predominio della razza bianca.
Due appartenenti al ‘Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori’ finiscono sotto processo per alcuni scritti condivisi sui ‘social network’ e caratterizzati da idee fondate sul razzismo e sulla idea di una superiorità della razza bianca. In aggiunta, a rendere ancora più grave la situazione, ci sono alcuni passaggi riferiti alla ‘Shoah’ e mirati, in sostanza, a negarne la veridicità storica.
Per i giudici di merito il quadro è chiarissimo. Così, sia in primo che in secondo grado, i due uomini vengono condannati a sedici mesi di reclusione ciascuno per avere propagandato idee fondate sulla superiorità della razza bianca e sull’odio razziale e per avere negato la ‘Shoah’. Quest’ultimo punto viene rivisto in Appello e viene addebitato solo ad uno dei due uomini sotto processo, essendo egli risultato l’autore del ‘post’ incriminato e mirato, in sostanza, a far balenare almeno il sospetto della mancanza di prove in merito al genocidio subito per mano dei nazisti dal popolo ebraico. Di conseguenza, gli viene confermata la pena di sedici mesi di reclusione. Per l’altro uomo sotto processo, invece, la pena viene ridotta a sei mesi di reclusione.
A parte questo dettaglio, però, per i giudici di merito non ci sono dubbi sulla gravità delle condotte esaminate, condotte riguardanti l’attività di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale (con diffusione di materiale di esaltazione della ideologia nazista), aggravate dalla negazione dei crimini di genocidio relativi all’olocausto ebraico.
Inequivocabili i risultati forniti dalle attività di indagine delle forze dell’ordine, ossia il monitoraggio di alcune piattaforme social, che ha portato alla identificazione dei due uomini come aderenti al ‘Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori’ e come soggetti attivi nella diffusione di ‘post’ dal contenuto antisemita, discriminatorio e xenofobo, e gli esiti di una perquisizione domiciliare effettuata presso entrambi gli uomini, con sequestro di materiale propagandistico sia cartaceo (volantini e locandine) che elettronico (cartelle di files con gli stessi materiali oggetto di pubblicazione). E, peraltro, in sede di memoria difensiva entrambi gli uomini non hanno negato di aver contribuito alla diffusione del materiale rinvenuto dalle forze dell’ordine.
A chiudere il cerchio provvede la Cassazione, confermando la condanna decisa in Appello.
Inaccettabile, secondo i giudici, il richiamo difensivo al presunto esercizio, da parte dei due uomini, della libertà di espressione del proprio pensiero riferibile ad un orientamento politico, inaccettabile anche perché poggiato sulla tesi che i contenuti diffusi non hanno reale contenuto discriminatorio.
Su questo fronte, peraltro, la difesa richiama il contenuto dello statuto della organizzazione di appartenenza dei due uomini, statuto da cui non si desume, sostiene, un intento di diffusione di idee discriminatorie e razziste, ma questa osservazione, ribattono i giudici di Cassazione, non si confronta coi contenuti dei singoli ‘post’ condivisi on line dai due uomini e caratterizzati dalla esaltazione propagandistica di ideologie fondate sul predominio della razza bianca et similia.
Detto ciò, resta da esaminare il ‘post’, attribuito ad uno solo dei due uomini sotto processo, relativo alla negazione della ‘Shoah’.
Per i giudici di Cassazione bisogna partire da un punto fermo: negare o minimizzare gravemente l’episodio storico dell’olocausto e diffondere idee tese alla diffusione di tale pensiero è una condotta che può essere realizzata con qualsiasi forma espressiva, non necessariamente declinata con una costruzione sintattica di tipo diretto (ad esempio, il fatto storico non è mai avvenuto, chi lo sostiene dice il falso eccetera). Di conseguenza, anche una costruzione sintattica allusiva o indiretta come quella utilizzata in questa vicenda ha il medesimo significato logico (in una comparazione tra il vero e il non vero evocata dalla comunicazione) e rientra, pertanto nel cono applicativo della disposizione incriminatrice prevista dal Codice Penale.
Inequivocabile, in questa ottica, il contenuto del ‘post’ incriminato: “...chissà se in futuro gli alberi avranno diritto a una giornata della memoria per il loro vero e documentato olocausto?...”.

news più recenti

Mostra di più...