Paese soggetto a gelate invernali: prevedibile la formazione di una lastra di ghiaccio sulla strada

Niente risarcimento per una donna scivolata e poi finita rovinosamente a terra a causa del ghiaccio presente su un piazzale cittadino

Paese soggetto a gelate invernali: prevedibile la formazione di una lastra di ghiaccio sulla strada

Se il paese è soggetto a gelate invernali frequenti e notorie, allora è prevedibile la formazione di una lastra di ghiaccio sulla strada, e quindi al cittadino che passeggia si richiede maggiore prudenza. Ecco perché la scivolata e il successivo capitombolo non bastano per essere risarciti dal Comune.
Questa la prospettiva adottata dai giudici (ordinanza numero 7491 del 29 marzo 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente la richiesta di ristoro economico avanzata da una donna nei confronti di un Comune abruzzese.
Scenario dell’episodio che dà il ‘la’ alla querelle giudiziaria è un piccolo paesino – altitudine 734 metri – in provincia de L’Aquila. Il fattaccio si verifica a metà dicembre del 2012: è una mattinata invernale nuvolosa e fredda quando Luciana – nome di fantasia –, mentre percorre il piazzale del Municipio, cade rovinosamente al suolo, a causa di una lastra di ghiaccio coperta da un manto di neve fresca, riportando lesioni personali che richiederanno poi un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti al titanio.
Per Luciana non ci sono dubbi: la disavventura subita è addebitabile alla responsabilità del Comune, colpevole di omesso controllo delle condizioni delle strade cittadine.
Questa visione viene ritenuta corretta dal giudice del Tribunale, il quale condanna il Comune a versare a Luciana oltre 51mila euro a titolo di risarcimento. Di avviso opposto, invece, il giudice d’Appello, il quale respinge l’istanza risarcitoria avanzata da Luciana, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un’insidia non visibile e precisando che per le condizioni di tempo e luogo, il rischio di caduta sul ghiaccio fosse prevedibile ed evitabile con la normale prudenza.
Chiara la valutazione compiuta in secondo grado: escluso il nesso causale tra la caduta di Luciana e la presenza di ghiaccio e neve sul piazzale del Municipio, e ciò sul presupposto che tale situazione fosse visibile e prevedibile, così da rendere la caduta ascrivibile alla colpa esclusiva della persona danneggiata.
Secondo Luciana, però, è erroneo il ragionamento seguito in Appello, ragionamento secondo cui ci si trova di fronte ad un caso fortuito, idoneo a recidere il rapporto tra la cosa in custodia e il danno da lei subito.
Col ricorso in Cassazione, invece, Luciana sostiene che la condotta da lei tenuta non presenti profili di imprevedibilità o abnormità idonei a integrare il caso fortuito, avendo ella attraversato il piazzale per raggiungere il proprio veicolo, in un giorno feriale, circostanza del tutto prevedibile dal custode e avendo alcuni testimoni confermato la presenza diffusa di neve e ghiaccio sul piazzale, mentre gli operatori comunali hanno ammesso l’assenza di certezza circa l’avvenuta pulizia del luogo nelle ore precedenti l’incidente capitatole.
A queste obiezioni, però, i magistrati di Cassazione ribattono sostenendo la validità delle valutazioni compiute in Appello, laddove si sono valorizzate alcune testimonianze e, soprattutto, le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificata la caduta.
In sostanza, la presenza della lastra di ghiaccio sulla piazza antistante il Municipio era visibile e facilmente percepibile, avuto riguardo al clima freddo, alla mattinata nuvolosa e alle caratteristiche del luogo, soggetto a gelate invernali frequenti e notorie. Tale situazione, quindi, avrebbe dovuto imporre a Luciana l’adozione di un comportamento improntato a particolare prudenza.
Peraltro, le testimonianze raccolte non hanno consentito di accertare con precisione le dimensioni e le modalità di formazione della lastra di ghiaccio, né l’eventuale presenza di neve sovrastante, sicché non risulta dimostrata un’obiettiva situazione di pericolo non evitabile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, annotano i magistrati di Cassazione.
Impossibile, quindi, addebitare una responsabilità, seppur minima, al Comune per la disavventura subita da Luciana, una volta accertata l’interruzione del nesso causale per effetto della condotta della persona danneggiata, condotta ritenuta connotata da imprudenza e sufficiente, da sola, a determinare l’evento, chiosano i giudici di Cassazione.
Tirando le somme, il capitombolo subito da Luciana è stato frutto della condotta non adeguata allo stato del luogo da lei tenuta.

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