Raffica di chiamate e messaggi all’ex fidanzata: legittima la condanna per molestie
Irrilevanti le motivazioni addotte dall’uomo, ossia l’intenzione di riallacciare il rapporto con l’ex compagna, soprattutto perché la circostanza che la parte offesa abbia sporto querela dimostra oggettivamente lo stato di disturbo psicologico e di inquietudine da lei vissuto
Catalogabile come molestia la tempesta di chiamate e messaggi, per quasi venti giorni, all’ex fidanzata. Irrilevante l’obiettivo, ossia far pace e riprendere la relazione.
Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 32770 del 3 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura di una vicenda che ha avuto come contesto la provincia calabrese.
A finire sotto processo è un uomo di quasi 30 anni, denunciato alle forze dell’ordine dall’ex fidanzata, infastidita e allarmata per le chiamate e i messaggi ricevuti, a raffica, dopo la rottura della loro relazione, e a lei inviati dall’uomo.
Per i giudici del Tribunale non ci sono dubbi: è lampante la colpevolezza dell’uomo, a fronte di una condotta, tenuta per diversi giorni, catalogabile come volontaria molestia ai danni della ex fidanzata, molestia concretizzatasi procedendo a contattarla ripetutamente a mezzo del telefono con chiamate vocali e messaggi di testo, in un arco temporale di diciannove giorni, al fine di riallacciare la loro relazione sentimentale. Consequenziale la pena, ossia 100 euro di ammenda.
In Tribunale viene valorizzata, soprattutto, la deposizione della persona offesa, ritenuta intrinsecamente attendibile, anche grazie ai riscontri costituiti dagli screenshot delle telefonate e dei messaggi, allegati alla querela ed acquisiti nel corso del dibattimento.
Tirando le somme, è provato, secondo i giudici del Tribunale, che dopo la fine della relazione sentimentale con la persona offesa, fine decisa proprio dalla persona offesa, l’uomo aveva iniziato tempestare l’ex fidanzata di telefonate e messaggi. Ancor più in dettaglio, la condotta posta in essere dall’uomo, che ha effettuato ripetuti contatti o tentativi di contatto, a mezzo telefonate e messaggi, con la parte offesa, è stata ispirata da biasimevole motivo, secondo i giudici del Tribunale, ed è stata caratterizzata da petulanza, avendo egli agito in modo pressante e indiscreto, interferendo sgradevolmente nell’altrui vita privata, cioè in quella della parte offesa.
Irrilevanti le motivazioni addotte dall’uomo, ossia l’intenzione di riallacciare il rapporto con l’ex compagna, soprattutto perché la circostanza che la parte offesa abbia sporto querela, per denunciare quanto stava accadendo, dimostra oggettivamente lo stato di disturbo psicologico e di inquietudine da lei vissuto a causa delle molestie subite.
I magistrati di Cassazione ricordano, in premessa, che il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto dal Codice Penale, mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare disordini per l’ordine pubblico, data anche l’astratta possibilità di reazione. Pertanto, viene in considerazione l’ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata, onde l’interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate.
Per quanto concerne l’elemento materiale del reato, esso consiste nella molestia o nel disturbo, che devono essere realizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con il mezzo del telefono. Il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione delle persone, mentre la molestia viene, invece, definita come ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea.
In sostanza, molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale.
Detto ciò, è necessaria, per parlare di molestia, una effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale, una intrusione che assurga al rango di molestia o disturbo ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. A ciò consegue che, in presenza di un fatto oggettivamente molesto o che arreca disturbo, è irrilevante che la persona offesa non abbia percepito o subito alcun fastidio. Difatti, la norma incriminatrice richiede che la condotta molesta o disturbatrice sia tenuta per petulanza o per altro biasimevole motivo, così, ad esempio, il reato non è configurabile in caso di molestie reciproche, quando, cioè, tra esse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza. E per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà: così, sempre a mo’ di esempio, integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.
In questo quadro va inserito poi un dettaglio importante: il reato non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, ma, comunque, esso può in concreto assumere la forma dell’abitualità allorché sia proprio la reiterazione delle condotte, come, ad esempio, numerose telefonate notturne, a creare molestia o disturbo.
Quando poi, come nella vicenda in esame, il reato viene commesso con il mezzo del telefono, contare è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per la persona offesa di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita: ne consegue che costituisce molestia anche l’invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi ‘WhatsApp’. Ciò che conta è la consapevolezza della idoneità della condotta a molestare o disturbare il destinatario, non potendo rilevare l’eventuale convinzione di colui che manda i messaggi ed effettua le telefonate di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto, come quello di volere provare a riallacciare la relazione con l’ex fidanzata.
Come detto, in generale, la condotta può essere ritenuta molesta se provoca una intrusione nell’altrui sfera personale ed è connotata da una significativa estensione temporale, e, altresì, se è ispirata da petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Tali elementi sono palesi, anche secondo i magistrati della Cassazione, nella vicenda in esame, a fronte di decine di telefonate effettuate e di messaggi inviati dall’uomo alla ex fidanzata, in un periodo di quasi venti giorni, così da interferire in maniera sgradevole nell’altrui vita privata.
Evidente l’irrilevanza, checché ne dica la difesa, delle ragioni che hanno spinto l’uomo ad agire, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il destinatario. Allo stesso modo, rimane del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia inteso attivare sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi provenienti dall’utenza dell’ex fidanzato, poiché la condotta, per essere molesta, deve essere prima avvertita come tale, con la conseguenza che la possibilità di interrompere l’azione perturbatrice non può che sorgere dopo che la molestia si è già concretizzata.
Sacrosanta, quindi, in conclusione, la condanna dell’uomo, anche alla luce del principio, fissato dai giudici di Cassazione, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di molestia, commesso attraverso il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita, poiché l’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo non può che intervenire dopo che essa si è già realizzata.