Sfratto per la nipote della legittima assegnataria

Il presupposto necessario per volturare il rapporto non può essere costituito dalla mera coabitazione della donna con la zia

Sfratto per la nipote della legittima assegnataria

Via libera allo sfratto della persona che ha occupato la casa popolare subentrando alla zia, legittima assegnataria, oramai deceduta. Decisiva la mancanza di prove provate in merito ad una stabile e legittima occupazione dell’alloggio. Questo il pronunciamento dei giudici (ordinanza numero 28897 dell’11 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno respinto le obiezioni sollevate da una donna fronte dell’ordine di rilascio emesso dal Comune. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici richiamano, in materia di edilizia residenziale pubblica, il principio secondo cui l’ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo, emesso dall’ente pubblico, si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell’ente emesso nei confronti dell’occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell’ente stesso. Di conseguenza, il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, si risolve nel compimento di una attività dell’ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell’alloggio, non obbligatoria ma facoltativa. Perciò, il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività (diffida di rilascio entro quindici giorni, con fissazione dello stesso termine per l’eventuale presentazione di deduzioni scritte e documenti) non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo. Tornando ai dettagli della vicenda oggetto del processo, i giudici annotano che la donna non ha dimostrato la stabile occupazione dell’alloggio, condizione necessaria per l’accoglimento dell’istanza di voltura, da lei presentata, dell’originario rapporto di assegnazione. E in questa ottica viene precisato che il presupposto necessario per volturare il rapporto non può essere costituito dalla mera coabitazione della donna con la zia assegnataria dell’alloggio, bensì dalla sua inclusione – non provata – nel nucleo familiare di appartenenza della defunta zia, in virtù di tempestiva richiesta di inserimento e tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell’ente concedente e gestore.

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