Eccesso di velocità: la banchina troppo stretta può salvare l’automobilista

Alla luce delle dimensioni ridotte della banchina, difatti, si può considerare illegittimo il provvedimento prefettizio che ha autorizzato l’installazione di un autovelox

Eccesso di velocità: la banchina troppo stretta può salvare l’automobilista

A fronte di una banchina di ridottissima larghezza, è impossibile parlare di strada extraurbana secondaria, e, di conseguenza, deve considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio che su quel tratto viario ha autorizzato l’installazione di un autovelox.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 23121 del 13 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura – favorevole all’automobilista – del contenzioso originato dall’eccesso di velocità registrato, nella zona di Montalcino, mediante dispositivo fisso di rilevazione elettronica.
Inutili, alla luce della vicenda in esame, le obiezioni sollevate dal Comune.
Già i giudici di merito avevano accolto l’opposizione proposta dall’automobilista e avevano, di conseguenza, annullato il verbale. Ciò per una ragione semplicissima: il tratto stradale su cui è avvenuto il rilevamento della velocità mediante autovelox non poteva, almeno all’epoca, essere qualificato come strada extraurbana secondaria ai fini della legittima installazione di postazioni fisse automatiche di rilevazione della velocità senza obbligo di contestazione immediata.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui, ai fini della legittima installazione di apparecchiature fisse di rilevamento della velocità senza obbligo di contestazione immediata, la classificazione della strada come extraurbana secondaria non può essere desunta in via meramente formale, ma richiede la concreta sussistenza dei requisiti strutturali previsti a livello normativo. Tra tali requisiti rientra anche la presenza di banchine in senso proprio, dovendosi intendere per tali, non già ogni spazio laterale alla carreggiata, ma soltanto lo spazio esterno alla carreggiata, interno alla sede stradale, libero da ingombri e dotato di larghezza sufficiente a consentire l’effettivo passaggio dei pedoni o la sosta di emergenza.
Ciò detto, i giudici di merito hanno preso atto che, valutando il tratto stradale in esame, la banchina presentava dimensioni talmente ridotte (una larghezza di circa sessanta centimetri in presenza di guard-rail) da risultare inidonea allo svolgimento delle funzioni previste, con palese carenza di un elemento essenziale della categoria viaria e con conseguente illegittimità dell’accertamento della velocità mediante postazione fissa non presidiata e senza contestazione immediata.
Queste valutazioni sono state condivise appieno dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, in premessa, che il sistema delineato dal ‘Codice della strada’ è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata. In particolare, è ammessa la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione al ‘Codice della strada’ mediante la postazione di un autovelox esclusivamente su autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, con annesse caratteristiche minime che ciascuna di queste tipologie di strade deve presentare.
Ragionando in questa ottica, il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, debitamente citato nel verbale di contestazione, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un’interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal ‘Codice della strada’. Di conseguenza, è necessario che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada extraurbana come secondaria interessi tutta quella strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità, e per banchina deve considerarsi uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cui dimensione è determinata dal 2001 in un metro per i tronchi stradali già esistenti e in un metro e cinquanta centimetri per la costruzione dei nuovi.

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