Mercato storico-artistico: multa sacrosanta per il venditore che non rispetta i paletti fissati dal Comune

Legittimo il verbale degli agenti di Polizia Municipale confronti di un venditore beccato ad avere sul proprio banco frutta secca in vendita in un quantitativo superiore al previsto limite del 20 per cento della merce totale in esposizione

Mercato storico-artistico: multa sacrosanta per il venditore che non rispetta i paletti fissati dal Comune

Sacrosanta la multa se il venditore non rispetta il regolamento comunale per il mercato a carattere storico-artistico. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 912 del 14 gennaio 2025 della Cassazione), i quali hanno ritenuto legittimo il verbale emesso dagli agenti di Polizia Municipale di Bolzano nei confronti di un venditore beccato ad avere sul proprio banco frutta secca in vendita in un quantitativo superiore al previsto limite del 20 per cento della merce totale in esposizione. Decisivo il richiamo al regolamento approvato nel 2016 con deliberazione del consiglio comunale e relativo, nello specifico, alle peculiarità di un mercato a carattere storico-turistico. Nello specifico, al fine di preservare la tipicità storica e il particolare valore architettonico e turistico della piazza che ospita il mercato, viene sancita la necessità di mantenere un rapporto tra la frutta secca e la frutta e verdura fresca nei limiti del 20 per cento della merce totale in vendita ovvero messa in esposizione sui banchi. In sostanza, intendendo la normativa dare prevalenza al commercio tradizionale di frutta fresca e verdure onde preservare le caratteristiche tipiche del mercato presente sulla piazza, la vendita di frutta e verdura fresca rappresenta, secondo il Comune, la regola mentre la vendita di frutta secca costituisce l’eccezione. Detto ciò, va esclusa, sanciscono i giudici, l’ipotesi dell’errore in buonafede del commerciante. Ciò anche alla luce del principio secondo cui per le violazioni amministrativamente sanzionate sono richieste la coscienza e la volontà della condotta (attiva od omissiva), sia essa dolosa o colposa, condotta che postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo al soggetto, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Ne deriva che l’esimente della buonafede, applicabile anche all’illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame è stata fornita una chiara interpretazione del regolamento sulla base del significato letterale delle espressioni contenute nel testo (nozioni di frutta secca e di merce in vendita, nonché di percentuale della merce totale in vendita), negando ogni dubbio circa la sua comprensibilità, tanto più che il commerciante sanzionato risulta essere esercente professionale e titolare di più banchetti sulla piazza ove è stata comminata la sanzione e non occasionale venditore, così da escludere il rilievo della buonafede.

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