Meritevolezza del contratto: si deve fare riferimento allo scopo perseguito dalle parti
Inutile, invece, ragionare su convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole
In materia di autonomia contrattuale, il giudizio di meritevolezza va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, alla chiarezza o alla aleatorietà del contratto o delle sue clausole. Di conseguenza, sono immeritevoli, Codice Civile alla mano, quei contratti o quei patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, hanno per scopo o per effetto di attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l’altra, o di porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra, o, ancora, di costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 4302 del 25 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad una cessione d’azienda relativa ad una trattoria.
Riflettori puntati, in particolare, la clausola del contratto di cessione con cui si è sancito l’impegno del cedente di riacquistare l’azienda al termine della locazione al medesimo prezzo stabilito nella cessione, salva la facoltà per la cessionaria di cedere l’attività a terzi a condizioni più vantaggiose.
Per i giudici di merito, prima, e per i magistrati di Cassazione, poi, la clausola in esame ha sì connotati di aleatorietà, in quanto prevede che il ritrasferimento dell’azienda debba avvenire al medesimo prezzo convenuto e applicato al momento della prima cessione d’azienda, prezzo che dovrà quindi essere applicato al momento del ritrasferimento indipendentemente dal valore che il compendio aziendale ha in tale momento, ma non è però immeritevole di tutela in quanto entrambe le parti sono soggette al vantaggio o allo svantaggio derivante dall’applicazione della previsione negoziale, non trattandosi di situazione in cui vi sia un grave e ingiustificato squilibrio tra le prestazioni delle parti e nemmeno una situazione in cui una parte sia soggetta al mero arbitrio dell’altra.
Nello specifico, i giudici osservano che la previsione del medesimo prezzo per il riacquisto è condizione che al momento della sottoscrizione del contratto poneva il rischio in capo a entrambe le parti, e aggiungono che oggetto del ritrasferimento, alla luce del contratto di cessione, è l’azienda a suo tempo ceduta, ossia il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e tale complesso di beni è specificamente individuato nel complesso aziendale funzionante per l’esercizio di trattoria.