Niente figli: nessuna competenza del giudice del divorzio sull’assegnazione della casa coniugale
Eccezione possibile solo in presenza di un accordo fra le parti che investa l’intero assetto patrimoniale

L’assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, esula dalla competenza funzionale del giudice del divorzio, sicché ogni questione ad essa relativa va proposta con giudizio di cognizione ordinaria.
Detto ciò, però, va tenuto presente che, solo in presenza di un accordo fra le parti che investa l’intero assetto patrimoniale, il giudice del divorzio può dar seguito alle congiunte conclusioni, approvandole con un provvedimento ad hoc.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 14355 del 29 maggio 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto in via definitiva, nella specifica vicenda esaminata, l’istanza avanzata dalla donna e mirata ad ottenere l’assegnazione della casa familiare.
Identica lunghezza, per la verità, già per i giudici di merito, i quali avevano chiarito che la posizione assunta dall’uomo, ossia l’avere chiesto la conferma dell’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie, già disposta con la separazione personale, non poteva essere considerata alla stregua di un accordo sulle condizioni economiche del divorzio, in quanto l’accordo tra le parti, rilevante ai fini della pronuncia del divorzio consensuale, doveva investire necessariamente l’intero assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi.
Nel caso specifico, le domande delle parti divergevano con riferimento alla sussistenza ed alla misura dell’assegno divorzile richiesto dalla donna e tale contrasto, attesa l’evidente connessione, imponeva di provvedere in ordine all’intero assetto dei rapporti patrimoniali tra le parti, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare.
Detto ancora più chiaramente, alla luce delle opposte prospettazioni relativamente agli aspetti patrimoniali, è mancato un accodo divorzile che investisse l’intero assetto dei rapporti personali e patrimoniali. E, poi, la domanda di assegnazione della casa coniugale non era frutto di accordo sulle condizioni economiche del divorzio, proprio perché non esisteva un accordo relativo all’intero assetto dei rapporti personali e patrimoniali, ma solo una disponibilità condizionata dell’uomo, che poi non si era concretizzata perché non si erano trovate le condizioni per un accordo complessivo.