Povertà e sfruttamento lavorativo: protezione possibile per lo straniero

Necessario acquisire informazioni specifiche e pertinenti sul fenomeno del ‘debt bondage’, sui prestiti contratti per finanziare l’emigrazione, sui sistemi di riscossione dei debiti da parte di creditori privati, sulle forme di sfruttamento lavorativo alle quali sono esposti i lavoratori reclutati tramite intermediari, sui collegamenti tra indebitamento, migrazione e sfruttamento lavorativo

Povertà e sfruttamento lavorativo: protezione possibile per lo straniero

Protezione possibile per lo straniero che non solo è fuggito dalla povertà vissuta in patria ma ha anche dovuto subire lo sfruttamento lavorativo in un altro Paese, prima di approdare in Italia.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 25737 del 23 settembre 2026 della Cassazione) alla luce della delicata vicenda vissuta da un uomo originario del Bangladesh.
Decisivo il riferimento al racconto fatto dall’uomo, che si è visto comunque negare la protezione richiesta, una volta approdato in Italia.
In sostanza, egli ha riferito di avere lasciato il Bangladesh a causa delle gravi difficoltà economiche della famiglia, aggravate dalle condizioni di salute del padre e dai debiti contratti con istituti bancari e privati, e poi ha precisato di essere l’unico componente del nucleo familiare in grado di contribuire al sostentamento dei congiunti. Ha narrato, inoltre, di avere lasciato il Bangladesh nel luglio del 2022 e di avere raggiunto la Romania, dove aveva trovato lavoro tramite un intermediario cui erano stati corrisposti ingenti importi ottenuti mediante la vendita di beni familiari e la contrazione di ulteriori prestiti. Una volta giunto in Romania, però, la retribuzione percepita era notevolmente inferiore a quella concordata, circostanza che non gli consentiva di restituire integralmente i debiti contratti né di mantenere adeguatamente la propria famiglia.
Così, dopo circa due anni trascorsi in Romania, ha raggiunto l’Italia nel settembre del 2024, formalizzando poi la domanda di protezione internazionale nel dicembre del 2024 e dichiarando di temere, in caso di rimpatrio, di non riuscire a estinguere i debiti ancora esistenti e di subire le conseguenze derivanti dall’insolvenza, con perdita dei beni dati in garanzia e possibili pressioni da parte dei creditori.
Per i magistrati di Cassazione non possono essere ridimensionati, a priori, gli elementi messi sul tavolo dallo straniero, ossia il reclutamento mediante la promessa di un lavoro rivelatosi significativamente diverso da quello effettivamente offerto, il pagamento di un’ingente somma per il trasferimento, l’indebitamento della famiglia, la costituzione di garanzie sui beni familiari, la retribuzione notevolmente inferiore a quella promessa e la difficoltà di abbandonare il rapporto lavorativo, elementi che costituiscono indicatori che non consentono di qualificare la vicenda come una mera migrazione economica, ma anzi rendono ipotizzabile parlare di tratta o di sfruttamento.
In questa ottica, quindi, i trattamenti subiti, anche in Romania, devono essere considerati sia ai fini della verifica del rischio di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio, sia ai fini dell’accertamento di una condizione di vulnerabilità attuale rilevante per il riconoscimento della protezione richiesta dal cittadino del Bangladesh, e perciò è necessaria una valutazione complessiva della situazione economica e sociale dello straniero e anche del rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.
In premessa, viene ribadito che l’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e deve comprendere tutti i fatti pertinenti riguardanti il Paese di origine, la situazione individuale e le circostanze personali dello straniero, e alla luce di informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nel Paese di origine e, ove occorra, nei Paesi di transito.
Con specifico riferimento a vicende caratterizzata da estrema povertà, forte indebitamento e sfruttamento lavorativo, il giudice, ove ritenga credibile l’allegazione dello straniero di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (cosiddetto vincolo debitorio), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel Paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto e disporre l’audizione dello straniero per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che lo straniero sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel Paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione, tenendo conto della complessiva condizione dello straniero, da considerare all’attualità.
Tornando ai dettagli della storia del cittadino originario del Bangladesh, è necessario capire se le vicende personali narrate abbiano determinato una condizione di vulnerabilità tuttora persistente.
A questo proposito, la normativa europea definisce la posizione di vulnerabilità come la situazione in cui la persona non abbia altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima. Una simile condizione può ricorrere quando la persona versa in uno stato di estrema povertà, è legata da debiti eccessivamente onerosi e non dispone di mezzi concretamente idonei per sottrarsi allo sfruttamento. Peraltro, la condizione di vulnerabilità iniziale, derivante dalla povertà e dall’indebitamento, può aggravarsi a causa dei trattamenti subiti nel Paese di transito e può assumere rilievo persistente anche quando il rimpatrio non debba avvenire verso tale Paese.
Così, le pregresse vicende di sfruttamento subite dallo straniero non sono irrilevanti per il solo fatto che si sono verificate in Romania: esse possono costituire un indicatore della vulnerabilità individuale, rivelare le modalità con le quali la condizione di povertà e indebitamento è stata utilizzata per reclutarlo come lavoratore e mantenerlo in una condizione di soggezione e dimostrare la sua concreta esposizione a ulteriori abusi.
Possibile, quindi, attribuire alle persecuzioni già subite dallo straniero il valore di serio indizio della fondatezza del timore di subire nuove persecuzioni o del rischio effettivo di subire nuovi danni.
Valutabile, poi, il rischio da rimpatrio sia sotto il profilo di possibili aggressioni per la mancata totale estinzione del debito contratto con i privati, sia sotto il profilo del rischio di esposizione a ulteriore reclutamento forzoso.
La valutazione del rischio connesso al mancato pagamento non può fondarsi su considerazioni soggettive relative al comportamento presumibile del creditore, ma richiede informazioni pertinenti sul fenomeno dei prestiti usurari, sulla riduzione in servitù per debiti e sulle modalità di riscossione praticate nel Paese di origine, mentre è necessaria la verifica se le leggi, i costumi o le prassi del Paese di provenienza tollerino tale fenomeno e se le autorità siano in grado di offrire una protezione effettiva.
Necessario, pertanto, acquisire informazioni specifiche e pertinenti sul fenomeno del ‘debt bondage’ in Bangladesh, sui prestiti contratti per finanziare l’emigrazione, sui sistemi di riscossione dei debiti da parte di creditori privati, sulle forme di sfruttamento lavorativo alle quali sono esposti i lavoratori reclutati tramite intermediari, sui collegamenti tra indebitamento, migrazione e sfruttamento lavorativo.

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