Sì alla liquidazione giudiziale nonostante i dubbi sui requisiti dimensionali dell’impresa

Grava sull’imprenditore l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti che consentirebbero l’esclusione dalla procedura concorsuale

Sì alla liquidazione giudiziale nonostante i dubbi sui requisiti dimensionali dell’impresa

A fronte di dubbi sui requisiti dimensionali dell’impresa, e particolarmente quando manchi la documentazione contabile necessaria (cioè i bilanci), la liquidazione giudiziale deve essere comunque aperta, gravando sull’imprenditore l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti che consentirebbero l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 30962 del 26 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad una società a responsabilità limitata ed originata da una istanza dell’Agenzia delle Entrate.
Per il Tribunale non ci sono dubbi: va dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società, a fronte dei presupposti previsti dal ‘Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza’. Sulla stessa linea di pensiero, poi, anche i giudici d’Appello, i quali respingono il reclamo proposto dalla società e mirato a contestare, tra l’altro, la sussistenza dei limiti dimensionali dell’impresa, anche con riguardo all’entità del passivo, da valutare tenendo conto dell’asserita estinzione per prescrizione di buona parte del debito fiscale.
A chiudere il contenzioso provvedono i magistrati di Cassazione, i quali confermano il ‘via libera’ alla procedura di liquidazione giudiziale della società.
Decisivo il riferimento, sempre nell’ambito del discorso sul presupposto soggettivo e, in particolare, sull’ammontare dei debiti, alla mancanza pluriennale dei bilanci da depositare. Rilievo pertinente, questo, in quanto le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali insolventi che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti previsti. Pertanto, nel dubbio sui requisiti dimensionali (dubbio al quale ben può dare corpo, almeno per una società di capitali, la mancanza dei bilanci), la liquidazione giudiziale deve essere senz’altro aperta.
Peraltro, è paradossale che la stessa società metta in risalto la pluriennale mancata redazione dei bilanci, al fine di accreditare la tesi di una prolungata inattività e, quindi, della mancanza di attivo e di ricavi nell’ultimo triennio prima della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. In realtà, l’attivo e i ricavi sono voci dello stato patrimoniale e del conto economico, che quindi proprio dal bilancio dovrebbero essere innanzitutto estratte, e l’assenza dei bilanci non è una prova, ma, al contrario, la mancanza di una prova (che dovrebbe esserci) in merito alle dimensioni dell’impresa.

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